LEGGE 1 agosto 2003, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada.
Art. 191
Comma 1 Mancata precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali punti 5
Comma 2 Non consentire al pedone l'attraversamento che ha gią iniziato su carreggiata sprovvista di attraversamenti pedonali punti2
Comma 3 Mancata precedenza a disabili con limitate capacitą motorie o ciechi punti 5
Comma 4 Inosservanza delle norme di prudenza e di precedenza nei confronti dei pedoni punti 3