La competenza del giudice di pace, in materia di lesioni personali colpose di cui all’art. 590, comma terzo del codice penale, commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
1. PREMESSA
Con lo scorso 2 gennaio, sono entrate definitivamente in vigore le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, contenute nella legge delegata n. 274 del 2000 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con d.M. n. 204 del 2001.
La delega, scaturisce dal dettato di cui all’art. 14 della legge n. 468 del 1999, i cui principi e criteri direttivi sono contenuti negli artt. 15 ss. l. cit. In particolare, il principio contenuto nell’art. 15, comma 1, della legge delega cit. è riprodotto dall’art. 4, comma 1, lett. a) della legge delegata e quindi, restando ferma la competenza del tribunale dei minorenni (ex art. 4, co. 4, d. Lgs. 274/2000), il giudice di pace è competente anche per il delitto di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, di cui all’art. 590, commi primo, secondo e terzo del c.p., indipendentemente dalla entità della lesione provocata: fattispecie queste, tutte punibili a querela di parte.
Ora, per allora, ci poniamo una serie di domande, cui dobbiamo dare una risposta: che cosa dobbiamo intendere per violazione alle norme sulla circolazione stradale? è d’obbligo provvedere a ritirare il referto medico o, trattandosi di delitto punibile a querela, l’attività d’indagine inizierà con la presentazione della querela della parte interessata? chi è da considerare, parte interessata? in caso di prognosi riservata, dovrà essere comunque predisposta la relazione di cui all’art. 11 del decreto 274 o la comunicazione di notizia di reato di cui all’art. 347 c.p.p.?
Domande a cui non è semplice dare una risposta, ma rispetto alla quale, il silenzio, certamente non è da meglio. Proveremo a farlo, senza alcuna presunzione di certezza se non quella di essere da stimolo a quanti di noi sentono il diritto-dovere di crescere, sia come cittadini, che come pubblici ufficiali.
2. le norme sulla circolazione stradale: quali norme?
La competenza del giudice penale, come già visto, non è generale; ma riguarda le sole ipotesi delittuose, da cui derivi una lesione personale (ex art. 582 s. c.p.), cagionata con colpa (ex art. 43, comma primo, terza ip., c.p.) e a seguito di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Si tratta adesso di capire se si devono considerare solo quei comportamenti che danno luogo alla c.d. colpa generica (inosservanza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia), piuttosto che quelli relativi alla colpa specifica (violazioni norme di legge, prime fra tutto il codice stradale) o, come ci pare più logico sostenere, entrambe.
Il fatto, del resto, non costituisce novità.
Infatti, a ritroso, già precedente giurisprudenza poi consolidata ha più volte ribadito che «in tema di responsabilità da sinistri stradali, l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 589 c.p. deve ritenersi sussistente anche quando la condotta si concretizza nella inosservanza delle regole di prudenza previste in forma generica dalle norme preposte alla disciplina della circolazione stradale (art. 140 c. strad. att.), non essendo necessaria la violazione di specifiche norme di comportamento contenute nel codice della strada» ([1][2]). Non da meno, autorevole dottrina precisa che «è lo stesso codice della strada, all’art. 140, che sussume in una prescrizione comportamentale specifica l’obbligo, di per sé generico, per gli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale» ([2][3]).
E certo è che il verificarsi di un sinistro stradale, comporta di per sé un comportamento inadeguato da parte di almeno uno degli utenti coinvolti (non necessariamente quindi, i conducenti di veicoli) e quindi, la necessità di indagare in ordine al livello di responsabilità di causazione del sinistro, da parte di ciascuno. L’indagine, poi, in ben pochi casi porta ad escludere la responsabilità di alcuni, rispetto a quella assoluta di altri, tanto che «in tema di circolazione stradale, il conducente di veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada. (Fattispecie relativa all'omicidio colposo di un pedone, commesso dal conducente di un ciclomotore che, non avendolo scorto in tempo, aveva investito il pedone mentre scendeva dal marciapiede per attraversare la strada)» ([3][4])([4][5]).
Quindi, non necessariamente, la genesi del reato dipende dall’accertamento di una violazione al cod. str. (ciò avrà rilevanza, semmai, per le procedure speciali previste dall’art. 24 della L. 689/81), ma è sufficiente — affinché ciò avvenga — che sia evidenziato, in concreto, un uso anomalo della strada, riconducibile ai tre fattori che danno luogo alla colpa ovvero, l’imprudenza, la negligenza e l’imperizia. Derivandone, che gli effetti dell’accertamento di cui all’art. 2054 c.c., riverberano sulla diversa attività d’indagine preliminare (ex artt. 346 c.p.p.), finalizzata all’acquisizione delle fonti di prova; conseguendone, infine, che le parti coinvolte nel sinistro — sino a prova contraria — sono tutte da indagare.
di Giovanni Fontana
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