Gazzetta Ufficiale N. 52 del 3 Marzo 2006
LEGGE 8 febbraio 2006, n.60
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma
dell'articolo unico della legge
14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
«I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma
e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano
od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di
vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha
diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito
di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal
conducente o dai passeggeri, il privo di vista e' tenuto a munire di
museruola il proprio cane guida».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 febbraio 2006