Legge 14 febbraio 1974, n. 37 integrata con Legge 8 febbraio 2006 n. 60 in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.
Articolo unico.
Il privo di vista ha diritto di
farsi
accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni
mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per
l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista e' riconosciuto altresì il
diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il
proprio cane guida.
I responsabili della gestione dei trasporti di cui al
primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo
comma che impediscano od ostacolino, direttamente o
indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati
dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo
di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane
guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto
dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto
esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di
vista e' tenuto a munire di museruola il proprio cane
guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità
con la presente legge viene abrogata.».