IL CODICE DELLA STRADA
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
Comma 3
I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacitą motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco o di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o accompagnata da cane guida o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
Riferimenti:
DL 30 aprile 1992 n. 285,
DL 10 sett. 1993 n. 360,
DPR 19 apr. 1994 n. 575,
DL 4 giugno 1997 n. 143,
Legge 19 ott. 1998 n. 366,
DM 22 dic. 1998
DL 20 giugno 2002, n. 121