IL CODICE DELLA STRADA

 

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

Comma 3

I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacitą motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco o di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o accompagnata da cane guida o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

Riferimenti:

DL 30 aprile 1992 n. 285,

DL 10 sett. 1993 n. 360,

DPR 19 apr. 1994 n. 575,

DL 4 giugno 1997 n. 143,

Legge 19 ott. 1998 n. 366,

DM 22 dic. 1998

DL 20 giugno 2002, n. 121

 


 

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