Delibera
Vicenza 2002
|
CONVENZIONE CON L’ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE (I.RI.FO.R.) DI VICENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ORIENTAMENTO E MOBILITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ VISIVA GRAVE”.
|
Addì 14 del mese di NOVEMBRE dell'anno 2001
PREMESSO
-
che
la Regione Veneto persegue il fine della promozione sociale del cittadino
portatore di handicap nella collettività (LL.RR. 46/80, 55/82 e 5/96),
conferendo alle UU.LL.SS.SS. il compito di assumere tutte le iniziative utili a
realizzare tale funzione;
-
che
I'ULSS, ai sensi dell’art. 26 delta legge n. 833 del 23/12/1978, eroga
attraverso i propri servizi "le prestazioni sanitarie dirette al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e
sensoriali, dipendenti da qualunque causa";
-
che
il Ministero della Sanità con circolare n. 100/SCPS/34442 del 20/03/1992, ha
precisato che nell'ambito delle prestazioni di riabilitazione di cui al citato
art. 26 della L. 833/78, debbono essere ricomprese le iniziative formative
mirate al recupero sociale dei soggetti minorati delta vista e volte ad ampliare
la loro sfera di autonomia;
-
che
la Regione Veneto ha individuato nelle Aziende UU.LL.SS.SS. i soggetti più
idonei per la predisposizione dei progetti a favore delle persone con handicap
grave di cui all'art. 1 della legge 162/98,
-
che
la Regione Veneto riconosce come obiettivi prioritari I'attuazione di programmi
di aiuto alla persona, che garantiscano una vita indipendente alle persone con
disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personate, di cui alla
D.G.R. n. 4194 del 22.12.2000;
-
che
l'ULSS n. 5 ha predisposto un programma di intervento per il biennio 2001/2002
ai sensi della L.162/98 e in riferimento alla D.G.R. n. 4194, che si denomina
“Qualità della vita come prevenzione dell'handicap", approvato dalla Conferenza
dei Sindaci nella seduta del 12.02.2001 e recepito con deliberazione n. 57 del
14.2.2001;
-
che
detto programma prevede uno specifico progetto di aiuto personale per
l'orientamento e la mobilità di persone con disabilità visiva grave, che
contempla il convenzionamento con servizi in grado di fornire personale
competente e formato per la realizzazione di progetti personalizzati per
soggetti con disabilità visiva grave,
-
che
questa Azienda ULSS non dispone di proprio personale dipendente con qualifica di
istruttore per corsi di orientamento e mobilità per soggetti ciechi o
ipovedenti;
-
che
l’Onlus I.RI.FO.R., diretta emanazione dell’Unione Italiana Ciechi ‑ sezione
Provinciale di Vicenza, gestisce mediante idoneo personale corsi di
mobilitazione finalizzati all’orientamento e alla mobilità per minorati della
vista;
-
che
l’Onlus I.RI.FO.R. è un istituto riconosciuto con legge n.379 del
1993.
TRA
L’ULSS
n. 5 "Ovest Vicentino", con sede legale ad Arzignano in via Trento n. 4, con
codice fiscale e partita IVA n. 00913220204, rappresentata dal Direttore
Generale, Ing. Alberto Vielmo, nato a Domegge di Cadore (BL), if 25/11/1943,
abilitato alla sottoscrizione del presente atto con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 2565 del 30.12.1999
E
L’I.RI.FO.R.
(Istituto per fa Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), con sede a Vicenza
in Viale Mazzini n. 9/A, con C.F. n. 95041870247, rappresentato dal Presidente
Sig. F.B., abilitato alla sottoscrizione del presente
atto,
SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.
1 ‑ Oggetto del servizio
Con
la presente convenzione, l’ULSS n. 5 si avvale, per l'annualità 2001/2002,
dell’Onlus I.RI.FO.R. di Vicenza per I'erogazione delle prestazioni sanitarie di
riabilitazioni dirette al recupero sociale dei soggettl minorati della vista e
volte ad ampliare la loro sfera di autonomia, secondo quanto previsto dal
progetto "Orientamento e mobilità per persone con disabilità visiva grave",
elaborato ai sensi della L. 162/98.
Art
2 ‑ Destinatari
Usufruiscono
del trattamento, che si sostanzia nella frequenza al corso di orientamento e
mobilità, i soggetti ciechi assoluti; tale condizione deve essere documentata
mediante la presentazione di una copia del verbale rilasciato dalla Commissione
di prima istanza per l’accertamento delle condizioni visive e copia della
certificazione di accertamento dell’handicap ai sensi dell'art. 3 della L.
104/92, con il riconoscimento della gravità.
L’autorizzazione
relativa ai singoli trattamenti, contemplati dalla presente convenzione, è
rilasciata dal Referente dell'Unità Operativa Omogenea per l’Handicap dell’Uss
n. 5, previa presentazione di specifica richiesta da parte dell’interessato o di
un suo familiare.
L'Unità
Operativa Handicap competente provvede all'istruttoria della pratica e alla
predisposizione di un progetto individualizzato concordato con I'Onlus
I.RI.FO.R.
Art‑
3 ‑ Caratteristiche del servizio
L’Onlus
I.R.I.FO.R. si impegna, mediante la messa a disposizione di professionisti in
possesso del titolo di studio di “Istruttore di orientamento e mobilità per non
vedenti e ipovedenti", ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al
recupero funzionale e sociale della persona minorata della vista, secondo il
piano concreto di intervento personalizzato predisposto.
Il
piano di lavoro dovrà prevedere, qualora sussista la concreta possibilità, al
coinvolgimento della famiglia nel processo trattamentale e si svolgerà anche
nell’ambiente di vita e relazione extradomestica.
L’Unità
Operativa Handicap dell’Uss collabora nella valutazione e verifica del
raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di intervento personalizzato e
può disporre in qualsiasi momento accertamenti sull'erogazione delle prestazioni
oggetto della presente convenzione. L’intervento verrà strutturato in conformità
ai criteri e ai parametri indicati dall'Associazione Nazionale Istruttori
Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale. L’intervento riabilitativo si
propone di seguire le finalità e le caratteristiche descritte nell'allegato A
alla presente convenzione.
Art
4 ‑.Modalità di gestione
Un
ciclo completo di trattamento individuale prevede un monte di 80 ore
complessive, di cui 70 di lezione con la presenza dell'utente e 10 di
programmazione.
Di
norma, gli interventi hanno la durata di 2 ore per accesso e sono strettamente
individualizzati.
Il
numero complessivo di ore di trattamento previste dalla presente convenzione è
pari a 240 per n. 4 soggetti: 2 soggetti seguiranno un corso completo di 80 ore
e 2 soggetti seguiranno un corso ridotto. I nominativi degli utenti e il
programma di trattamento individualizzato sono descritti nell'allegato B alla
presente convenzione.
Art.
5 ‑ Costo e modalità di pagamento
L'ULSS
n. 5 si impegna a riconoscere alI’I.RI.FO.R. un corrispettivo di lire xxxxx
orarie complessive per la realizzazione dei progetti personalizzati da parte
dell'istruttore di orientamento e mobilità; detto corrispettivo è determinato
secondo i parametri in vigore per I'Associazione Nazionale Istruttori di
Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale (A. N. I. 0. M. & A.
P).
L’attività
dovrà essere resa a domicilio degli utenti e/o in contesti socializzanti e per
la sua effettuazione verrà inoltre riconosciuto un rimborso chilometrico
calcolato come segue.
‑ n. Km
percorsi (da Vicenza alla sede di attività riabilitativa e ritorno) x £. xxx
(pari a 1/5 del costo della benzina) + eventuali pedaggi autostradali e/o
biglietti di trasporto pubblico qualora il programma riabilitativo
individualizzato ne preveda il ricorso.
A
fronte dell'attività formativa, l’Ulss si impegna a corrispondere l’importo
complessivo di lire xxxxxxxxx, dietro presentazione di dettagliato rendiconto da
parte dell’I.RI.FO.R. e a seguito di verifica dell'attività effettivamente resa
da parte del Referente dell'Unità Operativa Omogenea per l’Handicap dell’Uss. Il
rendiconto di cui trattasi, esente IVA ai sensi dell’art. 10 della Legge n.
663/1972, recherà altresì l’indicazione dei chilometri effettuatl e degli
eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o biglietti di servizio
pubblico, preventivati complessivamente in £. Xxxxxxxx.
I
pagamenti sono disposti entro novanta giorni fine mese dalla data del
rendiconto.
E'
prevista, altresi, la partecipazione economica al costo del servizio da parte
dell’utente,
che
corrisponderà, per le prime 20 ore del corso, una somma oraria pari a lire
xxxxx, da versare direttamente all'Onlus I.RI.FO.R., finalizzata anche
all'acquisto del materiale didattico necessario e precisamente: bastone, bussola
tattile, mappe tattili, che rimarrà poi di proprietà
dell'utente.
Per
le successive lezioni il contributo orario a carico del medesimo sarà pari a
lire xxxx, per un costo complessivo di £. xxxxxxx per la frequenza di un corso
completo, a diminuire in relazione alle ore di corso
frequentate.
Art‑
6 ‑ Verifiche
Saranno
effettuate delle verifiche periodiche tra gli operatori dell’Onlus I.RI.FO.R. e
gli operatori delle Unità Operative Handicap distrettuali dell'Ulss, atte a
stabilire il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di intervento
individualizzato. E’ altresi prevista una verifica istituzionale semestrale tra
il Referente dell'Unità Operativa Omogenea dell’Ulss e il Referente dell'Onlus
I.RI.FO.R, al fine di procedere ad una valutazione complessiva del presente
accordo ed eventualmente apportare le opportune modifiche di
attuazione.
Art
7 ‑ Assicurazione
L’Onlus
I.RI.FO.R. garantisce la copertura assicurativa dell'Istruttore di Orientamento
e Mobilità che effettuerà il corso di formazione di cui
trattasi.
Art.
8 ‑ Durata della convenzione
La
presente convenzione decorre dall'1/12/2001 e cessa di diritto al
31/12/2002.
Art.
9 ‑ Risoluzione del rapporto convenzionale
La
risoluzione della presente convenzione può essere promossa da ciascun contraente
nei seguenti casi.
1.
grave inadempimento contrattuale dell'Onlus I.RI.FO.R.
2.
ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’Uss n. 5 per oltre sei
mesi
3.
scioglimento dell’Istituto, da parte dell'autorità
governativa
4.
cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità
sopravvenuta.
Vi
sarà risoluzione, altresi, della presente convenzione, qualora a seguito di
contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti
persista nelle inadempienze rilevate. Un collegio arbitrale, composto da un
rappresentante dellUss n. 5, un rappresentante dell’I.RI.FO.R. e un
rappresentante nominato dalla Regione Veneto, dirimerà le controversie inerenti
alle presunte inadempienze delle parti.
Art
10 Norme di riservatezza
L’Onlus
I.RI.FO.R. si impegna a trattare con la dovuta riservatezza le informazioni
relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività oggetto
della convenzione.
LETTO,
CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
IL DIRETTORE GENERALE
Onlus I.RI.FO.R.
ULSS N. 5 "Ovest Vicentino”
Prof.
F.B.
Ing. Alberto Vielmo
ANIOMAP - Minorazione visiva - O&M - AP - Riabilitazione - Accompagnamento - Ausili - Pubblicazioni - Notizie - Leggi