punto elenco Delibera Vicenza 2002

 

CONVENZIONE CON L’ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE (I.RI.FO.R.) DI VICENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ORIENTAMENTO E MOBILITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ VISIVA GRAVE”.

 

Addì 14 del mese di NOVEMBRE dell'anno 2001

 

PREMESSO

 

-        che la Regione Veneto persegue il fine della promozione sociale del cittadino portatore di handicap nella collettività (LL.RR. 46/80, 55/82 e 5/96), conferendo alle UU.LL.SS.SS. il compito di assumere tutte le iniziative utili a realizzare tale funzione;

 

-        che I'ULSS, ai sensi dell’art. 26 delta legge n. 833 del 23/12/1978, eroga attraverso i propri servizi "le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa";

 

-        che il Ministero della Sanità con circolare n. 100/SCPS/34442 del 20/03/1992, ha precisato che nell'ambito delle prestazioni di riabilitazione di cui al citato art. 26 della L. 833/78, debbono essere ricomprese le iniziative formative mirate al recupero sociale dei soggetti minorati delta vista e volte ad ampliare la loro sfera di autonomia;

 

-        che la Regione Veneto ha individuato nelle Aziende UU.LL.SS.SS. i soggetti più idonei per la predisposizione dei progetti a favore delle persone con handicap grave di cui all'art. 1 della legge 162/98,

 

-        che la Regione Veneto riconosce come obiettivi prioritari I'attuazione di programmi di aiuto alla persona, che garantiscano una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personate, di cui alla D.G.R. n. 4194 del 22.12.2000;

 

-        che l'ULSS n. 5 ha predisposto un programma di intervento per il biennio 2001/2002 ai sensi della L.162/98 e in riferimento alla D.G.R. n. 4194, che si denomina “Qualità della vita come prevenzione dell'handicap", approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 12.02.2001 e recepito con deliberazione n. 57 del 14.2.2001;

 

-        che detto programma prevede uno specifico progetto di aiuto personale per l'orientamento e la mobilità di persone con disabilità visiva grave, che contempla il convenzionamento con servizi in grado di fornire personale competente e formato per la realizzazione di progetti personalizzati per soggetti con disabilità visiva grave,

 

-        che questa Azienda ULSS non dispone di proprio personale dipendente con qualifica di istruttore per corsi di orientamento e mobilità per soggetti ciechi o ipovedenti;

 

 

 

-        che l’Onlus I.RI.FO.R., diretta emanazione dell’Unione Italiana Ciechi ‑ sezione Provinciale di Vicenza, gestisce mediante idoneo personale corsi di mobilitazione finalizzati all’orientamento e alla mobilità per minorati della vista;

 

-        che l’Onlus I.RI.FO.R. è un istituto riconosciuto con legge n.379 del 1993.

 

TRA

 

L’ULSS n. 5 "Ovest Vicentino", con sede legale ad Arzignano in via Trento n. 4, con codice fiscale e partita IVA n. 00913220204, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Alberto Vielmo, nato a Domegge di Cadore (BL), if 25/11/1943, abilitato alla sottoscrizione del presente atto con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2565 del 30.12.1999

 

E

 

L’I.RI.FO.R. (Istituto per fa Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), con sede a Vicenza in Viale Mazzini n. 9/A, con C.F. n. 95041870247, rappresentato dal Presidente Sig. F.B., abilitato alla sottoscrizione del presente atto,

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

Art. 1 ‑ Oggetto del servizio

 

Con la presente convenzione, l’ULSS n. 5 si avvale, per l'annualità 2001/2002, dell’Onlus I.RI.FO.R. di Vicenza per I'erogazione delle prestazioni sanitarie di riabilitazioni dirette al recupero sociale dei soggettl minorati della vista e volte ad ampliare la loro sfera di autonomia, secondo quanto previsto dal progetto "Orientamento e mobilità per persone con disabilità visiva grave", elaborato ai sensi della L. 162/98.

 

Art 2 ‑ Destinatari

 

Usufruiscono del trattamento, che si sostanzia nella frequenza al corso di orientamento e mobilità, i soggetti ciechi assoluti; tale condizione deve essere documentata mediante la presentazione di una copia del verbale rilasciato dalla Commissione di prima istanza per l’accertamento delle condizioni visive e copia della certificazione di accertamento dell’handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92, con il riconoscimento della gravità.

L’autorizzazione relativa ai singoli trattamenti, contemplati dalla presente convenzione, è rilasciata dal Referente dell'Unità Operativa Omogenea per l’Handicap dell’Uss n. 5, previa presentazione di specifica richiesta da parte dell’interessato o di un suo familiare.

L'Unità Operativa Handicap competente provvede all'istruttoria della pratica e alla predisposizione di un progetto individualizzato concordato con I'Onlus I.RI.FO.R.

 

Art‑ 3 ‑ Caratteristiche del servizio

 

L’Onlus I.R.I.FO.R. si impegna, mediante la messa a disposizione di professionisti in possesso del titolo di studio di “Istruttore di orientamento e mobilità per non vedenti e ipovedenti", ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale e sociale della persona minorata della vista, secondo il piano concreto di intervento personalizzato predisposto.

 

Il piano di lavoro dovrà prevedere, qualora sussista la concreta possibilità, al coinvolgimento della famiglia nel processo trattamentale e si svolgerà anche nell’ambiente di vita e relazione extradomestica.

 

L’Unità Operativa Handicap dell’Uss collabora nella valutazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di intervento personalizzato e può disporre in qualsiasi momento accertamenti sull'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L’intervento verrà strutturato in conformità ai criteri e ai parametri indicati dall'Associazione Nazionale Istruttori Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale. L’intervento riabilitativo si propone di seguire le finalità e le caratteristiche descritte nell'allegato A alla presente convenzione.

 

Art 4 ‑.Modalità di gestione

 

Un ciclo completo di trattamento individuale prevede un monte di 80 ore complessive, di cui 70 di lezione con la presenza dell'utente e 10 di programmazione.

Di norma, gli interventi hanno la durata di 2 ore per accesso e sono strettamente individualizzati.

Il numero complessivo di ore di trattamento previste dalla presente convenzione è pari a 240 per n. 4 soggetti: 2 soggetti seguiranno un corso completo di 80 ore e 2 soggetti seguiranno un corso ridotto. I nominativi degli utenti e il programma di trattamento individualizzato sono descritti nell'allegato B alla presente convenzione.

 

Art. 5 ‑ Costo e modalità di pagamento

 

L'ULSS n. 5 si impegna a riconoscere alI’I.RI.FO.R. un corrispettivo di lire xxxxx orarie complessive per la realizzazione dei progetti personalizzati da parte dell'istruttore di orientamento e mobilità; detto corrispettivo è determinato secondo i parametri in vigore per I'Associazione Nazionale Istruttori di Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale (A. N. I. 0. M. & A. P).

 

L’attività dovrà essere resa a domicilio degli utenti e/o in contesti socializzanti e per la sua effettuazione verrà inoltre riconosciuto un rimborso chilometrico calcolato come segue.

 

       n. Km percorsi (da Vicenza alla sede di attività riabilitativa e ritorno) x £. xxx (pari a 1/5 del costo della benzina) + eventuali pedaggi autostradali e/o biglietti di trasporto pubblico qualora il programma riabilitativo individualizzato ne preveda il ricorso.

 

A fronte dell'attività formativa, l’Ulss si impegna a corrispondere l’importo complessivo di lire xxxxxxxxx, dietro presentazione di dettagliato rendiconto da parte dell’I.RI.FO.R. e a seguito di verifica dell'attività effettivamente resa da parte del Referente dell'Unità Operativa Omogenea per l’Handicap dell’Uss. Il rendiconto di cui trattasi, esente IVA ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 663/1972, recherà altresì l’indicazione dei chilometri effettuatl e degli eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o biglietti di servizio pubblico, preventivati complessivamente in £. Xxxxxxxx.

 

I pagamenti sono disposti entro novanta giorni fine mese dalla data del rendiconto.

 

E' prevista, altresi, la partecipazione economica al costo del servizio da parte dell’utente,

che corrisponderà, per le prime 20 ore del corso, una somma oraria pari a lire xxxxx, da versare direttamente all'Onlus I.RI.FO.R., finalizzata anche all'acquisto del materiale didattico necessario e precisamente: bastone, bussola tattile, mappe tattili, che rimarrà poi di proprietà dell'utente.

 

Per le successive lezioni il contributo orario a carico del medesimo sarà pari a lire xxxx, per un costo complessivo di £. xxxxxxx per la frequenza di un corso completo, a diminuire in relazione alle ore di corso frequentate.

 

Art‑ 6 ‑ Verifiche

 

Saranno effettuate delle verifiche periodiche tra gli operatori dell’Onlus I.RI.FO.R. e gli operatori delle Unità Operative Handicap distrettuali dell'Ulss, atte a stabilire il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di intervento individualizzato. E’ altresi prevista una verifica istituzionale semestrale tra il Referente dell'Unità Operativa Omogenea dell’Ulss e il Referente dell'Onlus I.RI.FO.R, al fine di procedere ad una valutazione complessiva del presente accordo ed eventualmente apportare le opportune modifiche di attuazione.

 

Art 7 ‑ Assicurazione

 

L’Onlus I.RI.FO.R. garantisce la copertura assicurativa dell'Istruttore di Orientamento e Mobilità che effettuerà il corso di formazione di cui trattasi.

 

Art. 8 ‑ Durata della convenzione

 

La presente convenzione decorre dall'1/12/2001 e cessa di diritto al 31/12/2002.

 

Art. 9 ‑ Risoluzione del rapporto convenzionale

 

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa da ciascun contraente nei seguenti casi.

 1. grave inadempimento contrattuale dell'Onlus I.RI.FO.R.

 2. ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’Uss n. 5 per oltre sei mesi

 3. scioglimento dell’Istituto, da parte dell'autorità governativa

 4. cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

 

Vi sarà risoluzione, altresi, della presente convenzione, qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate. Un collegio arbitrale, composto da un rappresentante dellUss n. 5, un rappresentante dell’I.RI.FO.R. e un rappresentante nominato dalla Regione Veneto, dirimerà le controversie inerenti alle presunte inadempienze delle parti.

 

 

 Art 10 Norme di riservatezza

 

L’Onlus I.RI.FO.R. si impegna a trattare con la dovuta riservatezza le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività oggetto della convenzione.

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

 

                        IL PRESIDENTE                                              IL DIRETTORE GENERALE

                        Onlus I.RI.FO.R.                                              ULSS N. 5 "Ovest Vicentino”

Prof. F.B.                                                                                          Ing. Alberto Vielmo


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