D.Lgs. 24 febbraio 2009, n.24: Disciplina sanzionatoria
Decreto Legislativo 24 febbraio
2009, n.24: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e
delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 2007) ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, recante delega al
Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle
persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006,
n. 151;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente
nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore
dell’aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del
consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni
sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007, afferente alla designazione
dell’ENAC quale organismo responsabile dell’applicazione del regolamento (CE) n.
1107/2006;
Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e della difesa, e l’ENAC, sottoscritto il
14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della
giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1174 del Codice della navigazione,
il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del
regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a
mobilità ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».
Art. 2. Organismo responsabile dell’applicazione
delle disposizioni
1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e’ responsabile
dell’accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste agli articoli
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le
finalità di cui all’articolo 16 del regolamento.
Art. 3. Negata prenotazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore
aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di
disabilità o di mobilità ridotta di accettare una prenotazione per un volo,
fatte salve le deroghe previste dall’articolo 4, lettere a) e b) del
regolamento.
Art. 4. Negato imbarco
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila il vettore
aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l’imbarco a una
persona con disabilità o a mobilità ridotta al di fuori dei casi di deroga di
cui all’articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore
aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l’imbarco a causa
di una delle ragioni di deroga di cui all’articolo 4, lettere a) e b) del
regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all’offerta di un volo
alternativo anche all’eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure
previste dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004.
Art. 5. Obbligo di informazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo,
un suo agente o l’operatore turistico che:
a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle
stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che
applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta,
nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature
per la mobilità a causa delle dimensioni dell’aeromobile;
b) non informa la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni in
base alle quali si e’ avvalso delle deroghe previste dall’articolo 4, lettere a)
e b), del regolamento e non risponde per iscritto, entro cinque giorni
lavorativi, ad una richiesta in tale senso;
c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell’ora di partenza, purché abbia
ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell’ora stessa, le
informazioni in merito a tale notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti
di partenza, arrivo e transito nonché al vettore aereo effettivo;
d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo,al gestore
dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato
membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilità e di
persone a mobilità ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l’assistenza
di cui
all’allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell’assistenza
necessaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore
aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche
di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità
ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri
cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.
Art. 6. Designazione di punti di arrivo e di partenza
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore
aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per
le persone con disabilità o a mobilità ridotta, sia all’interno che all’esterno
dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le
informazioni di base sull’aeroporto.
Art. 7. Mancata assistenza da parte del gestore
e norme di qualità
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore
aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza indicati nell’allegato
1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si
applica unicamente al gestore.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il
gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le
norme di qualità per l’assistenza di cui all’allegato 1 al presente decreto, ad
eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore
a centocinquantamila.
Art. 8. Obblighi di formazione del personale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il
vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un
subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità
ridotta;
b) non provvedono affinché tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto
contatto con i viaggiatori, abbia frequentato corsi di formazione finalizzata
alla conoscenza delle problematiche afferenti alla disabilità in modo di essere
idoneo all’assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di formazione
sulla disabilità e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in
materia.
Art. 9. Mancata assistenza da parte dei vettori aerei
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore
aereo che non adempie alle disposizioni di cui all’allegato 2 del presente
decreto.
Art. 10. Aggiornamento degli importi delle sanzioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione
dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività, rilevato dall’ISTAT nel biennio precedente.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i
nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1°
gennaio dell’anno successivo.
Art. 11. Istituzione fondo speciale
1. E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei
passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, da finanziarsi con le entrate
derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le pari opportunità, sono definite le modalità di
destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.
Art. 12. Disposizioni finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri ne’ minori entrate per la finanza pubblica.
2. L’ENAC provvede ai compiti, di cui all’articolo 2, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1 (Previsto dall’articolo 7, comma 1)
ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITA’
DEI GESTORI AEROPORTUALI
Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle
persone a mobilità ridotta di:
1) comunicare il loro arrivo all’aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti
designati all’interno e all’esterno dei terminal;
2) spostarsi da un punto designato al banco dell’accettazione;
3) adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;
4) procedere dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli
per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;
5) imbarcarsi sull’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra
assistenza specifica necessaria;
6) procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere;
7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
8) procedere dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile;
9) sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra
assistenza specifica necessaria;
10) procedere dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli,
completando i controlli per l’immigrazione e doganali;
11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a
terra, all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze
specifiche;
13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.
Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta e’ assistita
da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter
prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonché per l’imbarco e lo sbarco.
Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese
le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e
limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonché nel
rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.
Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita,
tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere
fattibile.
Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.
Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.
Allegato 2 (Previsto dall’articolo 9)
ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI
Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della
regolamentazione nazionale.
Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di
mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie
a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo
spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonché nel rispetto della pertinente
normativa relativa alle merci pericolose.
Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.
Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i
posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità
o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente
alla disponibilità.
Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi
igienici.
Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia
assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni
sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla
persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.