CIRCOLARE N.62 dell' 11 Marzo 2004
OGGETTO: Semafori acustici
Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, “Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici”, al comma 4 dell’art. 6, recita: «Gli impianti
semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di
avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e,
ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti
per l’attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente».
Di segnaletica luminosa tratta anche l’art. 41 del “Codice della strada”, di cui
al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Con
riguardo, in particolare, alle lanterne semaforiche pedonali, il comma 5
dell’art. 41 prevede che: «Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono
essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti». I successivi commi 8 e
19 dello stesso art. 41 prescrivono, rispettivamente: «Tutti i segnali e
dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici previo accertamento del
grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
cromatiche e di idoneita’ indicati dal regolamento (di esecuzione e di
attuazione del codice della strada) e da specifiche normative» e: «Il
regolamento (di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce
forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi,
nonche’ le modalita’ di impiego e il comportamento che l’utente della strada
deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate».
Il richiamato Regolamento, all’art. 162, commi 5, 6 e 7, prescrive:
«5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall’articolo 41, comma
5, del Codice (della strada), sono a tre fasi:
a. emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto
primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde;
b. emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto
primo con significato di arresto o di sgombero dell’area del passaggio pedonale
se lo stesso e’ stato gia’ impegnato, in sincrono con la luce gialla;
c. assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa.
6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a
chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo
semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo
ciclo utile successivo alla chiamata.
7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in
maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente
percettibile senza arrecare disturbo».
Ottenere un dispositivo acustico, che garantisse il funzionamento qui illustrato
con il grado di protezione e di sicurezza specificato dalla norma 214-7
“Impianti semaforici. Requisiti dei dispositivi acustici per non vedenti”
emanata, nel 1990, dal CEI, ente preposto in Italia alla normazione e
all’unificazione del settore elettrotecnico, elettronico e delle
telecomunicazioni, e’ stata cosa lunga e complessa.
Finalmente, due dispositivi acustici hanno ottenuto la prescritta omologazione
da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gia’ Ministero dei
Lavori Pubblici.
Si tratta di “AVA7” (decreto di omologazione n. 2485 del 19 dicembre 2003)
della:
INCES s.r.l.
Viale Manzoni, 14
24047 Treviglio (Bergamo)
telefono: 0363 49872
fax: 0363 419432
e di “DNV2000” (decreto di omologazione n. 219 del 16 febbraio 2004) della:
SCAE s.p.a.
Via Volta, 6
20090 Segrate (Milano)
telefono: 02 26930/1
fax: 02 26930/310.
Entrambi i dispositivi garantiscono l’adeguamento automatico del livello del
segnale sonoro al livello del rumore ambientale.
“AVA7” puo’ essere programmato in modo tale che il segnale acustico di via
libera venga emesso ad ogni ciclo semaforico oppure su specifica richiesta del
non vedente.
“DNV2000” condiziona, invece, l’emissione sonora alla prenotazione da parte del
non vedente.
In entrambi i casi, per attivare la richiesta di via libera e’ sufficiente
schiacciare un pulsante collocato sul palo semaforico.
Un terzo dispositivo acustico sta per ottenere l’omologazione, di cui si
provvedera’ a dare notizia.
Le Amministrazioni Comunali possono, dunque, abbandonare le cautele che
suggerivano di evitare l’installazione di dispositivi non omologati e rendere
gli attraversamenti pedonali semaforizzati finalmente rispondenti al dettato del
gia’ citato D.P.R. 503/1996, art. 6, comma 4.
Alle Sezioni Provinciali e a tutti i soci dell’Unione Italiana dei Ciechi
spettera’ il compito di sollecitare il rispetto della norma, comunicando ai
competenti Uffici Comunali l’avvenuta omologazione di “AVA7” e di “DNV2000” e la
disponibilita’ delle due aziende produttrici a fornire informazioni e
chiarimenti.
Con i piu’ cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele