CIRCOLARE N.25 - Percorsi dedicati
Oggetto: Autonomia - Percorsi dedicati per i minorati della vista - Ordinanza Tribunale di Roma 51011/2000.
Data: 15/02/2001
Ufficio: V (VB-AL/AL)
Protocollo: 3288
Come è noto, una piena integrazione sociale dei minorati della vista presuppone
un elevato grado di autonomia, soprattutto in relazione alla mobilità, cioè alla
capacità di spostarsi in modo autonomo in città e nei luoghi pubblici in
generale.
In questo ambito ha assunto particolare rilievo la questione dei cosiddetti
percorsi dedicati, al punto che questa Presidenza ha predisposto, sulla base di
uno studio effettuato da un’apposita commissione di esperti, un numero speciale
de "Il Corriere dei Ciechi" – riservato ai Sindaci e ai dirigenti tecnici dei
Comuni - nel quale vengono pubblicati due documenti dedicati espressamente ai
temi della mobilità autonoma dei minorati della vista e della segnaletica sul
piano del calpestio (cfr. Circolare UIC 185/2000). L’intendimento è stato quello
di fare chiarezza della reale portata delle problematiche e soluzioni
tecnico-sociali connesse a questi temi, e, attraverso una adeguata diffusione
dell’argomento, di affrontare nella giusta ottica molte teorie non del tutto
corrette che vengono diffuse, in connessione con possibili interessi
particolari.
Proprio su questa delicata materia è intervenuta un’importante pronuncia del
Tribunale di Roma che con propria ordinanza n. 51011 del 7.9.2000 ha dettato
alcuni principi destinati a produrre rilevanti conseguenze.
Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di tipi speciali di pavimentazione
differenziata, idonei a guidare i ciechi e gli ipovedenti lungo itinerari
prestabiliti, basati sull’individuazione di determinati codici tattili, acustici
e visivi. Nel caso in esame è stata rilevata la presenza di cinque differenti
codici (un codice rettilineo; un codice di svolta a "L"; un codice di incrocio a
"T" o a "+"; un codice di attenzione e un codice di pericolo) costituiti da
combinazioni di canaletti e semisfere in rilievo.
In risposta alle istanze delle parti, il Tribunale ha dichiarato che tali codici
linguistici, che costituiscono la sintassi del percorso dedicato, vale a dire il
significato da attribuire ai vari simboli, non possono essere brevettabili in sé
e per sé, dal momento che una specifica norma (l’art. 12, comma 2, lettera c)
del Regio Decreto 1127/1939) vieta espressamente la brevettabilità di quelle
modalità con cui vengono presentati alcuni tipi di informazioni, fra le quali
sono ricompresi i linguaggi, nonché l’allestimento di tabelle e sistemi di
segnalazione. Ne consegue che non può neppure trovare tutela giuridica,
attraverso la garanzia offerta da un brevetto, l’idea stessa di realizzare
pavimentazioni incorporanti sistemi di segnalazione dedicati espressamente ai
non vedenti.
Ciò significa che, in assenza della possibilità di ottenere un tale brevetto,
chiunque può utilizzare i codici prima indicati, con le relative regole di
linguaggio, al fine di costruire un percorso di guida per i ciechi e gli
ipovedenti: l’unica cosa che potrebbe essere brevettata, sostiene il Tribunale,
è la singola applicazione pratica di questo sistema di segnalazione, con
riferimento a particolari caratteristiche della pavimentazione che ne rendano
più agevole la messa in opera o consentano una più facile lettura delle
informazioni.
Facendo riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo, si inviano cordiali
saluti