punto elenco CIRCOLARE N.25 - Percorsi dedicati

 

Oggetto: Autonomia - Percorsi dedicati per i minorati della vista - Ordinanza Tribunale di Roma 51011/2000.

Data: 15/02/2001

Ufficio: V (VB-AL/AL)

Protocollo: 3288


Come è noto, una piena integrazione sociale dei minorati della vista presuppone un elevato grado di autonomia, soprattutto in relazione alla mobilità, cioè alla capacità di spostarsi in modo autonomo in città e nei luoghi pubblici in generale.
In questo ambito ha assunto particolare rilievo la questione dei cosiddetti percorsi dedicati, al punto che questa Presidenza ha predisposto, sulla base di uno studio effettuato da un’apposita commissione di esperti, un numero speciale de "Il Corriere dei Ciechi" – riservato ai Sindaci e ai dirigenti tecnici dei Comuni - nel quale vengono pubblicati due documenti dedicati espressamente ai temi della mobilità autonoma dei minorati della vista e della segnaletica sul piano del calpestio (cfr. Circolare UIC 185/2000). L’intendimento è stato quello di fare chiarezza della reale portata delle problematiche e soluzioni tecnico-sociali connesse a questi temi, e, attraverso una adeguata diffusione dell’argomento, di affrontare nella giusta ottica molte teorie non del tutto corrette che vengono diffuse, in connessione con possibili interessi particolari.
Proprio su questa delicata materia è intervenuta un’importante pronuncia del Tribunale di Roma che con propria ordinanza n. 51011 del 7.9.2000 ha dettato alcuni principi destinati a produrre rilevanti conseguenze.
Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di tipi speciali di pavimentazione differenziata, idonei a guidare i ciechi e gli ipovedenti lungo itinerari prestabiliti, basati sull’individuazione di determinati codici tattili, acustici e visivi. Nel caso in esame è stata rilevata la presenza di cinque differenti codici (un codice rettilineo; un codice di svolta a "L"; un codice di incrocio a "T" o a "+"; un codice di attenzione e un codice di pericolo) costituiti da combinazioni di canaletti e semisfere in rilievo.
In risposta alle istanze delle parti, il Tribunale ha dichiarato che tali codici linguistici, che costituiscono la sintassi del percorso dedicato, vale a dire il significato da attribuire ai vari simboli, non possono essere brevettabili in sé e per sé, dal momento che una specifica norma (l’art. 12, comma 2, lettera c) del Regio Decreto 1127/1939) vieta espressamente la brevettabilità di quelle modalità con cui vengono presentati alcuni tipi di informazioni, fra le quali sono ricompresi i linguaggi, nonché l’allestimento di tabelle e sistemi di segnalazione. Ne consegue che non può neppure trovare tutela giuridica, attraverso la garanzia offerta da un brevetto, l’idea stessa di realizzare pavimentazioni incorporanti sistemi di segnalazione dedicati espressamente ai non vedenti.
Ciò significa che, in assenza della possibilità di ottenere un tale brevetto, chiunque può utilizzare i codici prima indicati, con le relative regole di linguaggio, al fine di costruire un percorso di guida per i ciechi e gli ipovedenti: l’unica cosa che potrebbe essere brevettata, sostiene il Tribunale, è la singola applicazione pratica di questo sistema di segnalazione, con riferimento a particolari caratteristiche della pavimentazione che ne rendano più agevole la messa in opera o consentano una più facile lettura delle informazioni.
Facendo riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo, si inviano cordiali saluti

 


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